La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 31-01-2017 n. 2468, ha stabilito che l’ufficio deve giustificare il ricorso al metodo analitico induttivo, nel senso che tale metodologia accertativa può essere utilizzata solo se sussistono i presupposti previsti dalla norma di riferimento ovvero dall’articolo 39, comma 1, lett.d) del d.P.R. 600/73.
Tale norma stabilisce che per i redditi d'impresa, delle persone fisiche, l'ufficio procede alla rettifica se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32.
L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
L'accertamento con metodo analitico-induttivo è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata
Il giudice di legittimità ha confermato la decisone di merito impugnata, la quale aveva accolto il ricorso del contribuente, destinatario di un avviso di accertamento, il quale è stato annullato poiché non sussistono i presupposti per utilizzare tale tipologia di accertamento, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta e in presenza di uno studio di settore congruo. Inoltre, gli accessi della Guardia di Finanza non hanno luogo ad alcuna contestazione in ordine all’emissione degli scontrini fiscali. Quest’ultimo è un elemento indiziario che ha deposto a sfavore dell’Agenzia delle Entrate.