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Nullo l’accertamento induttivo se i presupposti non sono dimostrati dall'Ufficio

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 31-01-2017 n. 2468, ha stabilito che l’ufficio deve giustificare il ricorso al metodo analitico induttivo, nel senso che tale metodologia accertativa può essere utilizzata solo se sussistono i presupposti previsti dalla norma di riferimento ovvero dall’articolo 39, comma 1, lett.d) del d.P.R. 600/73.

Tale norma stabilisce che per i redditi d'impresa, delle persone fisiche, l'ufficio procede alla rettifica se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32.

L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

L'accertamento con metodo analitico-induttivo è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata

Il giudice di legittimità ha confermato la decisone di merito impugnata, la quale aveva accolto il ricorso del contribuente, destinatario di un avviso di accertamento, il quale è stato annullato poiché non sussistono i presupposti per utilizzare tale tipologia di accertamento, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta e in presenza di uno studio di settore congruo. Inoltre, gli accessi della Guardia di Finanza non hanno luogo ad alcuna contestazione in ordine all’emissione degli scontrini fiscali. Quest’ultimo è un elemento indiziario che ha deposto a sfavore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Esecuzione immediata delle sentenze di rimborso

 

Finalmente è stato approvato il decreto ministeriale che consente l’immediata esecuzione delle sentenze che condannano l’ente impositore al rimborso.

La legge delega 23/2014, nell’ottica del “rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente”, contemplava la «previsione dell’immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle Commissioni tributarie».

 

Il Dlgs 156/2015, attuando la delega, ha anzitutto ribadito che il tributo versato in eccesso rispetto a quanto statuito dalla sentenza va rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia e ha opportunamente aggiunto che, in difetto, il privato può agire in ottemperanza sebbene non si sia ancora formato il giudicato.

 

 

Le novità introdotte dal Dlgs 139/15 per le immobilizzazioni

Il Dlgs 139/15 ha portato delle modifiche alle immobilizzazioni immateriali, tra i quali rientrano l'avviamento, i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità.

In merito all'ammortamento la norma previgente prevedeva l'ammortamento in 5 anni, con possibilità di utilizzare anche una durata superiore, purchè la stessa non superasse la durata dell'avviamento stesso e a fronte di una adeguata motivazione nella nota integrativa.

Il decreto 139/15 ha previsto, invece, che l'ammortamento dell'avviamento deve essere effettuato secondo la sua vita utile; laddove la stessa non sia stimabile in modo attendibile, è effettuato entro un periodo non superiore a dieci anni. Ad ogni modo in nota integrativa va fornita spiegazione del periodo di ammortamento.

Per l'Iva mini-proroga al 3 marzo

Possibile presentare la "correttiva" senza sanzioni dell'integrativa

L'Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri ha riaperto di tre giorni i termini per la presentazione della dichiarazione Iva.

Nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate si afferma che nella giornata del 28 febbraio sono stati registrati temporanei rallentamenti nella rete di trasmiossione della dichiazione, per questo motivo è stata concessa la proroga.

La conseguenza di tale comunicato è la possibilità di considerare tempestive le dichiarazioni inviate entro domani, venerdì 3 marzo. Pertanto che chi ha commesso errori, hanno rwmpo per presentare una dichiarazone correttiva nei termini e apportare le relative corezioni sena dover ricorrere alla presentazione della dichiarazione integrativa pagando le relative sanzioni.